Un prodotto cosmetico di qualità, nella sua moderna accezione, deve essere un preparato sicuro, dotato d’attività di tipo biologico.
“S’intendono per prodotti cosmetici le sostanze e le preparazioni, diverse dai medicamenti, destinate ad essere applicate sull’epidermide, sul sistema pilifero e capelli, sulle unghie, sulle labbra, sugli organi genitali esterni, oppure sui denti e sulle mucose della bocca allo scopo, esclusivo o prevalente, di pulirli, profumarli, proteggerli per mantenerli in buono stato, modifi carne l’aspetto estetico o correggere gli odori corporei.” (D.Lgs. 10/09/91 n.300). Alla categoria dei cosmetici appartiene una vasta gamma di prodotti, di matrice estremamente complessa, che va dalle creme alle maschere di bellezza, dai saponi ai profumi, dai prodotti per il trattamento dei capelli e per l‘igiene della bocca e dei denti ai prodotti per il trucco e lo strucco fino ai prodotti abbronzanti.
Tutti devono assolvere alcune importanti funzioni:
-
Funzione igienica;
-
Funzione eutrofica;
-
Funzione estetica;
Un prodotto cosmetico di qualità, nella sua moderna accezione, deve essere un preparato sicuro, dotato d’attività di tipo biologico, non deve procurare danni alla salute e deve essere stabile nel tempo.
La comunità europea ha disciplinato la produzione e la commercializzazione dei prodotti cosmetici attraverso numerose direttive; la direttiva base è la 76/768/ CEE del 27/7/1976, rivolta a tutti gli stati se membri, ha disciplinato in maniera uniforme la produzione e la commercializzazione dei cosmetici, defi nendo la funzionalità, le sostanze vietate o ammesse, il signifi cato di sicurezza e gli obblighi di etichettatura.
Successivamente altre direttive hanno consentito una maggiore armonizzazione delle regolamentazioni, in tutti gli stati membri, favorendo la libera circolazione delle merci, migliorando l’informazione per
il consumatore e la sicurezza per l’uso umano, riducendo la sofferenza degli animali (divieto della sperimentazione su animali dir.2003/15/CE.) In particolare quest’ultima direttiva, che vieta la commercializzazione di prodotti la cui valutazione di sicurezza sia stata effettuata sugli animali, non permette l’utilizzo di sostanze defi nite cancerogene, mutagene e tossiche, impone la data di scadenza, e l’esposizione in etichetta di sostanze allergizzanti e di una serie di informazioni sulla valutazione della sicurezza in particolare per i prodotti destinati all’infanzia o che interessino le mucose.
dott.ssa Elisabetta Argenziano
| < Prec. | Succ. > |
|---|














