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Riforma Giustizia: la mediazione è realtà

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Dal 21 marzo è divenuta obbligatoria la mediazione giudiziale prevista dal Decreto Milleproroghe. Celerità e assenza di formalità le caratteristiche principali.

La riforma della mediazione giudiziale è realtà. Per alcune materie, quindi, esperire la mediazione per la risoluzione di una controversia, diventa "condizione di procedibilità" ossia diventa un passaggio obbligatorio per poter, successivamente, adire le consuete vie giudiziarie.

 

La mediazione è obbligatoria per le controversie su: diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento danni da responsabilità medica e da diffamazione a mezzo stampa o da altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari. Anche nei casi di mediazione obbligatoria, tuttavia, è sempre possibile richiedere al giudice i provvedimenti che, secondo la legge, sono urgenti e indilazionabili. Ad eccezione delle materie suddette, la mediazione è facoltativa – se scelta dalle parti – o demandata dal giudice. Rimandata di un anno, invece, l'entrata in vigore della mediazione obbligatoria in materia di RC auto e controversie condominiali.

La caratteristica fondamentale della mediazione è la quasi totale assenza di formalità: ogni cittadino che intenda risolvere una lite, infatti, deve semplicemente presentare domanda all'organismo di conciliazione che lui stesso sceglie (l'elenco dei 179 organismi è disponibile sul sito www.giustizia.it), compilare il modulo recuperabile il più delle volte sul sito web dell'ente scelto, anticipare 40 euro per l'avvio dell'iter e aspettare di essere convocato. Chi vuole (ma senza obbligo) può rivolgersi ad un avvocato che ha l'obbligo di informare il cliente della necessità della conciliazione. Una volta avviata la mediazione, il mediatore – che è soggetto terzo e imparziale – organizza uno o più incontri tre le parti per un accordo amichevole sulla controversia. Se l'accordo non riesce, il mediatore può fare una proposta di risoluzione della lite che le parti restano comunque libere di accettare o meno così come sono libere di chiedere al mediatore di proporre una soluzione. In mancanza di accordo, tuttavia, se il successivo processo davanti al giudice ordinario si conclude con una sentenza dal contenuto corrispondente alla proposta rifiutata, le spese del processo graveranno sulla parte che ha ingiustificatamente rifiutato la proposta. Il verbale di mancato accordo, comunque, soddisfa la condizione di procedibilità, pertanto lascia le parti libere di adire le vie giudiziarie. Se le parti, invece, accettano l'accordo o la proposta del mediatore, questo redige verbale di avvenuta conciliazione che viene omologato dal giudice e diventa esecutivo.

Durata massima di tutto il procedimento: 4 mesi.

La mediazione può svolgersi presso enti pubblici o privati accreditati presso il Ministero di Giustizia, tuttavia gli organismi privati creati dalle Camere di commercio hanno competenza specifica, ossia solo in materie determinate, mentre quelli costituiti presso i singoli Ordini Forensi hanno competenza generale.

Ecco i costi: il D.M. 180/2010 indica le tariffe per gli organismi pubblici che vanno da un minimo di 65 euro (per ogni parte) per le liti di valore fino a 1000 euro, a 9.200 euro per quelle di valore superiore ai 5 milioni. Gli organismi privati possono, comunque, stabilire in proprio i costi anche se, fino a questo momento, si sono allineati ai minimi ministeriali. In ogni caso le spese di avvio e indennità di mediazione vanno ridotte di 1/3 nelle procedure obbligatorie, così come è prevista la totale gratuità del procedimento per i soggetti che beneficiano del gratuito patrocinio e la riduzione dell'indennità, ad opera della legge, in casi particolari (ad esempio, se una parte è contumace).

Il sogno di una giustizia più celere, dunque, sembra prendere avvio. Tuttavia è una strada che non piace agli Avvocati, forse preoccupati di essere defraudati del loro ruolo di principi del foro. Per questo hanno presentato un ricorso amministrativo al Tar Lazio per bloccare il meccanismo e hanno indetto uno sciopero nazionale, dal 16 al 22 marzo, concretizzatosi nell'astensione massiccia da ogni tipo di udienza.

Fonte: www.giustizia.it - www.qds.it - Fonte foto: www.avvocatolisetti.itnews.aspxID=56

Emanuela Annita Scuderi