condiviso dei figli, che possono abitare con lei». Il giudice ha, dunque, ben accolto l'arringa dell'avvocato, Salvatore Timpanaro, legale della donna chiamata in causa. L'omosessualità, infatti, non può rappresentare un ostacolo o una inidoneità all'affidamento condiviso della prole, come recita il Codice Civile nell'Art. 155 – "Anche in caso di separazione personale dei genitori il figlio minore ha il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno di essi, di ricevere cura, educazione e istruzione da entrambi". Si aggiunge nell'Art. 156 – "Il giudice può disporre l'affidamento dei figli ad uno solo dei genitori qualora ritenga con provvedimento motivato che l'affidamento all'altro sia contrario all'interesse del minore".
Infine, il giudice ha stabilito che l'atteggiamento dell'uomo non può essere etichettato come discriminatorio nei riguardi della sua ex moglie. «E' umanamente comprensibile - scrive il giudice Dagnino - soltanto in questa prima fase, per il disagio conseguente al fallimento dell'unione matrimoniale e tenuto conto del contesto sociale di un piccolo centro.
Fonte foto: www.arcigay.it/files/arcigay/gallery/around-you_w.jpg
Noemi De Lisi
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Chiede l'affidamento esclusivo dei figli perché la moglie è omosessuale













