Nuova guida sull’uso di telefonini, riprese video in classe, pubblicazione degli esiti scolastici ed immissione di materiale su web
Il Garante Privacy ha diffuso in questi giorni il vademecum, dal titolo “La Privacy tra i banchi di scuola”, che contiene le linee guida per il rispetto e il “corretto trattamento dei dati personali” all’interno degli edifici scolastici.
La guida si presenta di facile consultazione: strutturata in cinque brevi capitoli (Regole generali, Voti ed esami, Informazioni sugli studenti, Foto audio e video, Sicurezza e controllo), più due sezioni con approfondimenti e parole chiave per comprendere la terminologia della normativa sulla privacy, è scritta in un linguaggio chiaro, semplice e privo di termini tecnici.
Queste, nello specifico, le principali direttive:
Cellulari in classe: sono consentiti, anche se dotati di videocamera, ma “esclusivamente per fini personali”. E «non è possibile, in ogni caso, diffondere o comunicare sistematicamente i dati personali di altre persone (ad esempio immagini o registrazioni audio/video) senza aver prima informato adeguatamente le persone coinvolte e averne ottenuto l’esplicito consenso».
Pubblicazione degli esiti scolastici: «non esiste alcun provvedimento del Garante che imponga di tenere segreti i voti dei compiti in classe e delle interrogazioni, gli esiti degli scrutini o degli esami di Stato, perché le informazioni sul rendimento scolastico sono soggette a un regime di trasparenza […] per il principio di trasparenza a garanzia di ciascuno i voti degli scrutini e degli esami devono essere pubblicati nell’albo degli istituti». Bisogna però fare attenzione a non fornire informazioni sulle condizioni di salute, ad esempio nel caso di studenti portatori di handicap.
Video riprese e registrazioni audio: Filmati e foto, realizzati da genitori durante recite, gite e saggi, sono consentiti se rimangono nell’ambito familiare o amicale, «va però prestata particolare attenzione alla eventuale pubblicazione delle medesime immagini su Internet e sui social network in particolare». Anche la registrazione delle lezioni è consentita ma solo per fini di studio; «per ogni altro utilizzo o eventuale diffusione» è necessario, invece, il consenso del professore.
In sostanza si tratta di distinguere tra la semplice registrazione e la sua reale utilizzazione, che deve avvenire sempre e solo per scopi personali, tranne nel caso in cui si abbia il consenso delle persone coinvolte.
Venera Tripoli
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Privacy tra i banchi di scuola













