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L'estetica deviata nel cane

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Pitt, trovato senza orecchie

Spiegatemi, per favore, il senso di privare un animale di una parte qualsiasi del suo corpo. Spiegatemi come si possa trovare più bello un cane senza le sue orecchie o più attraente uno senza la sua coda e, per finire, chi potrebbe volere un cane incapace di esprimere attraverso la voce i suoi stati d’animo. Mi sforzo di capire ragionando per ipotesi, ma proprio non riesco a comprendere. Fosse un uomo, mi piacerebbe di più senza le orecchie o con le orecchie a punta? Lo preferirei biondo e con le orecchie arrotondate o moro e con i padiglioni piccoli e appuntiti? Oltre l’estetica, forse, cambierebbe qualcosa anche nel suo carattere? Una bella rifilata alle orecchie lo renderebbe più efficiente nel lavoro, più abile negli affari o più tenero negli affetti? Magari gli darebbe un udito degno di un pipistrello, che pare riesca a sentire il rumore dell’erba che cresce?

 

E se gli uomini avessero la coda, sarebbe più bella corta o lunga?Arricciata o pendente? Volendola tagliare, starebbe meglio mozzata alla terza o alla quarta vertebra? Una cosa è certa: per certi umani il taglio delle corde vocali sarebbe davvero indicato. Anzi, dovrebbe prescriverlo il medico.

A tutela di quanti sono costretti, loro malgrado, ad ascoltare l’inutile blaterare di chi enuncia sterili teorie sull’estetica delle mutilazioni. Che peraltro, per chi non lo sapesse, sono proibite ai sensi dell’ordinanza del ministero della salute del 3/3/2009, di cui riportiamo gli articoli al riguardo come promemoria.

Articolo 2 1. Sono vietati: a) l'addestramento di cani che ne esalti l'aggressività; b) qualsiasi operazione di selezione o di incrocio di cani con lo scopo di svilupparne l'aggressività; c) la sottoposizione di cani a doping, cosi' come definito all'art. 1, commi 2 e 3, della legge 14 dicembre 2000, n. 376; d) gli interventi chirurgici destinati a modificare la morfologia di un cane o non finalizzati a scopi curativi, con particolare riferimento a: 1) recisione delle corde vocali; 2) taglio delle orecchie; 3) taglio della coda, fatta eccezione per i cani appartenenti alle razze canine riconosciute alla F.C.I. con caudotomia prevista dallo standard, sino all'emanazione di una legge di divieto generale specifica in materia. Il taglio della coda, ove consentito, deve essere eseguito e certificato da un medico veterinario, entro la prima settimana di vita dell'animale; e) la vendita e la commercializzazione di cani sottoposti agli interventi chirurgici di cui alla lettera d). 2. Gli interventi chirurgici su corde vocali, orecchie e coda sono consentiti esclusivamente con finalità curative e con modalità conservative certificate da un medico veterinario. Il certificato veterinario segue l'animale e deve essere presentato ogniqualvolta richiesto dalle autorità competenti. 3. Gli interventi chirurgici effettuati in violazione al presente articolo sono da considerarsi maltrattamento animale ai sensi dell'articolo 544-ter del codice penale.

Una volontaria della LNDC – Sezione di Catania e Provincia

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